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Previdenza sociale degli esercenti

Sozialversicherung der Gewerbetreibenden

Lesedauer: 4 Minuten

Gli esercenti sono in regime di assicurazione obbligatoria per quanto riguarda assicurazione malattia, pensionistica e contro gli infortuni e la previdenza per i lavoratori autonomi. Assicurazione malattia e pensionistica sono regolate dalla Legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz - GSVG), l’assicurazione contro gli infortuni dalla Legge generale sulla previdenza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG), mentre la previdenza per i lavoratori autonomi è regolata dalla Legge sul regime di previdenza dei lavoratori dipendenti e autonomi (Betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz - BMSVG).


Prestare attenzione!
Gli esercenti non sono assicurati dall’assicurazione contro la disoccupazione. Crediti futuri per indennità di disoccupazione da periodi di una precedente attività svolta come lavoratore subordinato rimangono accreditati all’esercente a determinate condizioni. Consultate al riguardo il nostro prospetto informativo dal titolo “Protezione assicurativa contro la disoccupazione per imprenditori”. Dal 1/1/2009 esiste inoltre una possibilità di assicurazione facoltativa contro il rischio della disoccupazione.


Persone assicurate

Sono soggetti ad assicurazione obbligatoria

  • imprenditori privati che hanno ottenuto una licenza commerciale,
  • soci di una s.n.c. (Offene Gesellschaft - OG),
  •  accomandatari di una s.a.s. (Kommanditgesellschaft - KG),
  • soci gerenti (di diritto commerciale) di una s.r.l. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (purché in questo ruolo non siano già assicurati in base alla Legge generale sulla previdenza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG)).

Per quanto riguarda i soci, requisito per l’assicurazione obbligatoria è l’iscrizione della società alla Camera di commercio.


Prestare attenzione!
Tutti i soci gerenti di società di capitali soggetti all’imposta sui redditi di lavoro subordinato sono, in base alla Legge generale sulla previdenza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - ASVG), soggetti ad assicurazione obbligatoria (partecipazione fino al 25%, indipendentemente dalla presenza di una minoranza di blocco). Quei soci che già in data 31 dicembre 1998 erano soci di una s.r.l. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) possono continuare a essere soggetti al regime di assicurazione obbligatoria in base alla Legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz - GSVG).


Decorrenza dell’assicurazione obbligatoria

L’assicurazione obbligatoria decorre in linea di massima dal giorno dell’ottenimento di una licenza che comporta l’assicurazione obbligatoria.

Sebbene l'autorità competente per le attività commerciali (Gewerbebehörde) notifichi la circostanza della denuncia di inizio attività all’Istituto della previdenza sociale degli autonomi (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, SVS), l’esercente stesso è tenuto anch’egli a presentare entro un mese la relativa comunicazione. Ciò non è necessario solo se avviene una comunicazione automatizzata da parte dell'autorità competente per le attività commerciali (Gewerbebehörde).

Dispensa dall’assicurazione malattia e dall’assicurazione pensionistica

Le persone che dichiarano la loro licenza commerciale non operativa sono dispensate dall’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz - GSVG).

Dispensa dalla previdenza per i lavoratori autonomi.

Per esercenti beneficiari di una propria pensione, l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali da lavoro autonomo cessa automaticamente con il primo rateo di pensione percepito. Essi possono tuttavia optare facoltativamente entro un mese per il regime previdenziale per i lavoratori autonomi.

Ammontare dei contributi e base contributiva

Per quanto riguarda i versamenti, le aliquote applicate alla base contributiva sono del 6,80% per l’assicurazione malattia, del 18,50% per l’assicurazione pensionistica e dell’1,53% per la previdenza per i lavoratori autonomi. Il contributo mensile per l’assicurazione contro gli infortuni ammonta a € 11,35 - indipendentemente dalla base contributiva.

La base contributiva è costituita dai redditi di lavoro autonomo (ricavi meno spese di esercizio) secondo la rispettiva cartella di pagamento dell’imposta sul reddito, esclusi i contributi prescritti per l’assicurazione malattia, pensionistica e per l’assicurazione facoltativa contro la disoccupazione. Poichè questa cartella di pagamento dell’imposta è spesso disponibile solo qualche anno più tardi, i contributi verranno calcolati provvisoriamente dai redditi del terzo anno solare precedente, e corretti nel momento in cui la cartella di pagamento dell’imposta sul reddito sia disponibile secondo il reddito attuale (tranne i contributi per la previdenza per i lavoratori autonomi).


Prestare attenzione!
Nella Legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz - GSVG) esiste una base contributiva minima dalla quale dovranno essere versati i contributi anche se i redditi sono effettivamente inferiori o vengono realizzate delle perdite (si veda il foglio informativo dal titolo “Valori correnti”).


Giovani imprenditori

Per i giovani imprenditori, per l’anno di fondazione e l’anno solare successivo per l’assicurazione malattia ci sono importi minimi fissi (nessun pagamento aggiuntivo in caso di redditi maggiori).

Riscossione dei contributi

I contributi vengono riscossi per tre mesi con cadenza trimestrale. Su richiesta è possibile il pagamento mensile o il versamento bancario mensile. I contributi arretrati dovranno essere versati nell’anno solare successivo dell’accertamento della base contributiva definitiva in quattro rate trimestrali di pari importo. In considerazione delle condizioni economiche, per il fondatore dopo il 3° anno dell’assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge sulla previdenza sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz - GSVG) può avvenire, su richiesta, una dilazione del pagamento dei contributi arretrati in tre anni, ovvero in 12 rate.

Su richiesta dell’assicurato il debito contributivo può essere abbassato o aumentato in virtù della base contributiva provvisoria,

  • nella misura in cui ritiene credibile che i suoi redditi nell’anno solare in corso si discostino notevolmente da quelli del terzo anno solare precedente e
  • ciò sembra giustificare una riduzione in base alle sue condizioni economiche.

Prestare attenzione!
Nel caso in cui si esercitino più attività lavorative (attività lavorativa autonoma e subordinata, attività lavorativa autonoma e attività agricola, ecc.) esistono normative speciali. Consultate anche il nostro foglio informativo sull’assicurazione cumulativa!


Stand: 01.01.2024

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