La liquidazione forfettaria base
Die Basispauschalierung
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Esercenti di attività commerciali e liberi professionisti possono utilizzare la cosiddetta liquidazione forfettaria base tanto per le spese di esercizio quanto per la detrazione dell’imposta anticipata. Ciò significa che quote delle spese di esercizio e delle imposte anticipate vengono determinate con un’aliquota forfettaria. A questo riguardo non occorre la disponibilità di alcun documento giustificativo. Gli incassi dovranno sempre essere registrati con precisione.
Oltre alla liquidazione forfettaria base, esistono per determinati esercenti che non tengono libri contabili, nonché per droghieri, albergatori, rappresentanti di commercio, commercianti al dettaglio di generi alimentari e commercianti di generi vari, sportivi, artisti e scrittori, e per piccole aziende regolamenti specifici per la liquidazione forfettaria (per i dettagli sulle singole liquidazioni forfettarie settoriali consultare i nostri fogli informativi “Liquidazione forfettaria per esercenti che non tengono libri contabili”, “Liquidazione forfettaria per esercizi ricettivi dal 2013”, “Liquidazione forfettaria per commercianti al dettaglio di generi alimentari e commercianti di generi vari”, “Liquidazione forfettaria per droghieri”, “Liquidazione forfettaria delle spese di esercizio e liquidazione forfettaria delle imposte anticipate per rappresentanti di commercio” e Liquidazione forfettaria per piccole aziende).
Liquidazione forfettaria delle spese di esercizio
I presupposti per la liquidazione forfettaria base sono
- che non sussista alcun obbligo di tenuta dei libri contabili (come p. es. nel caso di una S.r.l.),
- che non venga tenuta neanche volontariamente una contabilità a partita doppia,
- che il fatturato aziendale dell’anno precedente non sia stato superiore a 220.000,00 €
- e che risulti dalla dichiarazione dei redditi, che si faccia ricorso alla liquidazione forfettaria.
Avvertenza:
parallelamente si può tenere una contabilità completa basata sul principio di cassa.
Attenzione:
se un imprenditore che finora ha tenuto i libri contabili utilizza la liquidazione forfettaria per la prima volta si dovranno determinare utili o perdite transitori.
La somma forfettaria delle spese di esercizio ammonta al 12% del fatturato netto, e comunque non è superiore a 26.400,00 €.
Per determinate attività la somma forfettaria ammonta al 6%, ovvero a un massimo di 13.200,00 €. Ciò riguarda redditi da attività di amministrazione patrimoniale, stipendi e altre remunerazioni da una partecipazione sostanziale a una società di capitali (p. es. partecipazione in qualità di socio-amministratore superiore al 25%), nonché redditi da attività svolta in qualità di scrittore, relatore, scienziato, docente o educatore, e da consulenza commerciale o tecnica (consulente). Qualora l’attività vada oltre una semplice consulenza, la somma forfettaria ammonta al 12%. Tale disposizione vale, p. es., per la redazione di progetti di costruzione, esecuzione di calcoli statici, sorveglianza di cantiere, conteggio delle ore lavorate e allestimento di vetrine.
Avvertenza:
con la somma forfettaria delle spese di esercizio del 12% o del 6% vengono compensati, in particolare:
ammortamento dei cespiti, spese per approvvigionamenti energetici, autoveicoli, locazioni, riparazioni, spese telefoniche, interessi, utensili, materiale di consumo, pubblicità, spese di viaggio, ecc. Costi per consulenza tributaria possono essere dedotti come spese particolari.
La somma forfettaria è un valore netto. Nel caso di un’agevolazione I.V.A. impropria (p. es. in qualità di piccola impresa), che comporta la perdita del diritto alla detrazione delle imposte anticipate, l’I.V.A. non detraibile che riguarda le spese di esercizio forfettarie rappresenta un fattore di costo ed è deducibile ai fini di una riduzione d’imposta sul reddito oltre alla somma forfettaria.
Se viene applicato il sistema lordo dell’I.V.A., l’I.V.A. pagata (imposta anticipata) e l’I.V.A. a debito sono deducibili dalle vendite lorde come spese di esercizio.
Avvertenza:
A partire dall'anno fiscale 2019 viene meno per gli imprenditori con operazioni esenti senza diritto alla detrazione e per i non imprenditori in ambito IVA la possibilità semplificata di dedurre, ai fini della riduzione dell'utile, l'IVA sulle spese operative forfettarie in base alla percentuale forfettaria dell'IVA calcolata." Non essendo possibile altra valutazione forfettaria, dal 2019 è possibile calcolare solo l’I.V.A. effettivamente spesa (= imposta anticipata non detraibile) oltre alle spese di esercizio forfettarie che abbattono gli utili.
Oltre alla somma forfettaria abbattono l’utile le seguenti spese:
- merci ricevute come risulta dal libro delle entrate di merci (articoli commerciali, materie prime, prodotti semilavorati, materiali ausiliari e ingredienti)
- retribuzioni, stipendi e oneri complementari del lavoro (quota di competenza del datore di lavoro per i contributi previdenziali di legge, contributi del datore di lavoro al fondo perequativo dei carichi di famiglia, imposta comunale, dotazione previdenziale per indennità di disoccupazione)
- retribuzioni pagate all’estero, nella misura in cui rientrano direttamente in forniture o prestazioni
- Contributi dell’imprenditore all’assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione prevista dalla legge contro le malattie, gli infortuni e per le prestazioni pensionistiche e ugualmente all’assicurazione contro la disoccupazione, nonché contributi obbligatori alle casse previdenziali aziendali.
- Forfait per il luogo di lavoro (dal 2022)
- I costi di viaggio, nella misura in cui è previsto un rimborso dei costi per lo stesso ammontare; i costi di viaggio riducono la base imponibile per il calcolo del forfait delle spese di esercizio.
Le entrate di esercizio (fatturato) dovranno essere sempre annotate e iscritte regolarmente nella misura effettiva.
I conti d’ordine che siano importi che vengono incassati e spesi in nome e per conto di un altro non dovranno essere iscritti né come entrate né come uscite.
Esempio: € €
Fatturato (netto) 200.000,00
Spese di viaggio effettive 1.000,00
Somma entrate di esercizio 201.000,00
Acquisto di merci (netto) - 90.000,00
Spese per il personale - 40.000,00
Oneri complementari del lavoro (imposta municipale, quota datore di lavoro, cassa malattia regionale, supplemento al contributo del datore di lavoro, contributo del datore di lavoro) - 19.200,00
Retribuzioni pagate all’estero (netto) - 2.000,00
Contributi previdenziali per lavoro autonomo - 6.000,00
Spese di viaggio effettive 1.000,00
12% somma forfettaria delle spese di esercizio di € 200.000 - 24.000,00
Somma spese di esercizio - 182.200,00
Utile 18.800,00
Sgravio fiscale sugli utili (13%) - 2.444,00
Imponibile 16.356,00
Procedura nel caso del calcolo al lordo
Se le entrate e le uscite vengono registrate al lordo (I.V.A. inclusa), l’I.V.A. a debito è un’ulteriore spesa di esercizio e un credito I.V.A. un’entrata di esercizio.
Le imposte effettivamente anticipate dalle spese di esercizio “liquidate forfettariamente” possono essere dedotte ai fini dell’ulteriore abbattimento degli utili, se si fa ricorso alla sola liquidazione forfettaria delle spese di esercizio.
Se vengono determinate forfettariamente anche le imposte anticipate, tali imposte anticipate forfettarie e l’imposta anticipata per acquisti di impianti dovranno essere iscritte come spese di esercizio.
Fondamentalmente l’imprenditore ha il diritto di scegliere se registrare le entrate e le uscite al lordo (metodo del lordo) o al netto (metodo del netto). Nella pratica il metodo del netto si è tuttavia affermato divenendo quello prevalente.
Attenzione:
Se la liquidazione forfettaria delle imposte viene utilizzata per quanto riguarda l’I.V.A. (1,8% dei fatturati vedi sotto “Liquidazione forfettaria delle imposte anticipate”), la contabilità basata sul principio di cassa dovrà tuttavia essere eseguita obbligatoriamente in base al metodo del lordo.
Confronto del metodo più favorevole
Per poter decidere se è più vantaggiosa la liquidazione forfettaria base oppure una registrazione completa delle spese di esercizio, dovrebbe essere eseguito un calcolo comparativo con le cifre dell’anno precedente.
Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione, i cambiamenti sono tuttavia di poco conto: le entrate effettive, l’I.V.A., le imposte anticipate, l’acquisto di merci e le retribuzioni dovranno essere registrate con il metodo seguito finora. Non deve più essere tenuto solo l’elenco dei cespiti, poiché l’ammortamento dei cespiti è compensato con la somma forfettaria delle spese di esercizio. Per un eventuale passaggio successivo alla contabilità basata sul principio di cassa sarebbe però anche consigliabile continuare a tenere l’elenco dei cespiti.
Ogni imprenditore ha la possibilità di passare dalla liquidazione forfettaria base nuovamente alla contabilità basata sul principio di cassa. In caso di cambiamento in tal senso è tuttavia consentita una nuova liquidazione forfettaria non prima che siano trascorsi 5 esercizi finanziari.
La compensazione netta non è consentita agli imprenditori che effettuano operazioni esenti senza diritto alla detrazione dell'IVA e che sono associate a un'imposta a debito non deducibile (p. es. i piccoli imprenditori, i soci-amministratori che non sono considerati imprenditori ai fini dell’I.V.A.). In questo caso, si utilizza il sistema lordo. Con la compensazione lorda, vengono riconosciuti il reddito e tutte le spese di esercizio deducibili separatamente, compresa l’I.V.A. Il credito I.V.A. rappresenta un’ulteriore entrata di esercizio e l’I.V.A. a debito rappresenta un'ulteriore spesa di esercizio. Poiché la somma forfettaria delle spese di esercizio deducibile è una cifra netta, l'imposta effettivamente anticipata attribuibile alle spese di esercizio “liquidate forfettariamente” ai fini dell'imposta sul reddito deve essere considerata un fattore di costo nel sistema lordo, oltre alla somma forfettaria. Anche l'imposta anticipata attribuibile alle acquisizioni di immobilizzazioni è deducibile.
Liquidazione forfettaria delle imposte anticipate
A integrazione della liquidazione forfettaria delle uscite fiscali, per aziende il cui fatturato dell’anno precedente non sia superiore a 220.000,00 €, è possibile anche fare ricorso a una liquidazione forfettaria delle imposte anticipate con l’1,8% del fatturato netto (senza fatturati da operazioni ausiliarie come vendite di cespiti, pari a max 3.960,00 €, nonché fatturati esenti da imposte o non tassabili.
Attenzione: questo può determinare diverse basi imponibili per le liquidazioni forfettarie nell’imposta sul reddito e l’I.V.A..
Dal 2016 i requisiti per la determinazione forfettaria degli importi dell’I.V.A. sugli acquisti detraibili sono parificati ai requisiti per la determinazione forfettaria delle spese di esercizio. Se sussiste l’obbligo di tenere libri contabili oppure i libri contabili vengono tenuti volontariamente, l’utilizzo della liquidazione forfettaria base per le imposte anticipate è esclusa.
Oltre alla somma forfettaria, le imposte anticipate (imposta sugli acquisti, I.V.A. sulle importazioni) vengono inoltre prese in considerazione per:
- l’acquisto o la fabbricazione di beni di investimento che costano più di 1.100,00 € netti, nonché terreni senza regola “de minimis” del capitale investito,
- merci, materie prime, prodotti semilavorati, materiali ausiliari, ingredienti,
- retribuzioni pagate all’estero.
Il ricorso alla liquidazione forfettaria delle imposte anticipate viene comunicato all’amministrazione finanziaria con una dichiarazione in forma libera. A tale riguardo l’importo dell’imposta anticipata forfettaria dovrà essere riportato al numero di riferimento 084 della dichiarazione annuale I.V.A. U1. Ciò è possibile fino al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento fiscale in materia di I.V.A..
La dichiarazione vincola l’imprenditore per almeno 2 anni solari. Può essere revocata solo con effetto a partire dall’inizio di un anno solare. La revoca dovrà essere dichiarata per iscritto fino al passaggio in giudicato della sentenza presso l’amministrazione finanziaria. Una nuova liquidazione forfettaria delle imposte anticipate è consentita non prima dello scadere di cinque anni solari.
La liquidazione forfettaria base per l’imposta sul reddito e l’I.V.A. possono essere scelte indipendentemente l’una dall’altra (se la liquidazione forfettaria base viene utilizzata solo per quanto riguarda l’imposta anticipata, la contabilità basata sul principio di cassa, come menzionato, dovrà essere eseguita obbligatoriamente in base al metodo del lordo).
Rapporto con lo sgravio fiscale sugli utili
Se gli utili vengono determinati in base ad aliquote medie o mediante liquidazione forfettaria parziale o completa anche solo in parte con importi forfettari, è certamente possibile far valere la quota minima esente, ma non uno sgravio fiscale sugli utili reinvestiti.
Se oltre alla quota minima esente da imposte sul reddito si fa valere anche uno sgravio fiscale sugli utili reinvestiti (es. investimenti in determinate immobilizzazioni o l’acquisto di titoli agevolati), si deve rinunciare al regime forfettario di base e documentare le spese di esercizio con le rispettive pezze d’appoggio. I dettagli sull’argomento sono esposti nel foglio informativo dal titolo “Lo sgravio fiscale sugli utili”.
Stand: 15.03.2024