L’uso promiscuo dell’abitazione adibita a studio
Das Arbeitszimmer im Wohnungsverband
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Per l’esercizio della loro attività professionale molti imprenditori utilizzano come studio un locale situato all’interno dell’abitazione. I relativi costi sono fiscalmente deducibili solo se vengono soddisfatte determinate condizioni.
Imposta sul reddito
Spese o uscite per uno studio situato all’interno dell’abitazione e suo arredamento sono deducibili solo se costituisce il fulcro dell’intera attività commerciale e professionale del contribuente.
Definizione del concetto di “studio”
Per studio si intende la stanza alla quale si addice la peculiarità di una camera a uso abitativo e di ufficio. Non ricadono sotto il concetto di “studio” locali situati all’interno dell’abitazione che, a causa della destinazione funzionale e dell’arredamento, sono tipici dell’esercizio di una professione e non dell’utilizzo privato.
Ad esempio, sono spese professionali deducibili i costi relativi ai seguenti locali, senza previa verifica dei requisiti di locale ad uso professionale:
- locali destinati a visite ambulatoriali e terapie, che a causa del loro arredamento escludono tipicamente un utilizzo nell’ambito della vita privata (p. es. ambulatorio di un medico, di un dentista)
- laboratori con relativo allestimento
- studi fotografici
- studi di riprese cinematografiche e di registrazione
- locali adibiti a ufficio, il cui allestimento esclude tipicamente un utilizzo nell’ambito della vita privata. Questo è il caso in cui l’ufficio viene utilizzato regolarmente nel quadro di un’attività di persone estranee al nucleo familiare (segretaria) e/o nell’ambito dell’orario di ufficio (sala riunioni, ufficio vendite).
- Locali adibiti a magazzino, nei quali vengono custoditi campioni di merce oppure articoli commerciali, e pertanto ne viene escluso un utilizzo privato.
- Sale prove musicali insonorizzate, se in base all’attività professionale esiste la necessità di un locale del genere.
- Officine
Uso promiscuo dell’abitazione
Uno studio si considera situato all’interno dell’abitazione se si trova nella stessa abitazione (locata o di proprietà) o nella casa di abitazione privata, oppure sullo stesso terreno (p. es. dependance nel giardino). Si parla in ogni caso di un uso promiscuo dell’abitazione se lo studio è accessibile dall’abitazione.
Arredamento, oggetti di arredamento
In assenza di uno studio fiscalmente riconosciuto come tale, sono contemplati dal divieto di deduzione delle spese anche gli oggetti di arredamento dell’abitazione o dello studio, anche se vengono utilizzati (anche) dal punto di vista aziendale o professionale. Gli oggetti di arredamento sono elementi che servono principalmente all'abitabilità dei locali.
Esempi:
sedie, tavoli (scrivanie), lampade (da tavolo), armadi, tende, tappeti, quadri, armadi a muro, librerie e cassettiere
Strumenti di lavoro tipici, come p. es. computer, inclusi tavoli per computer, fotocopiatrici e apparecchi telefax, stampanti, attrezzature informatiche, impianti telefonici, rimangono invece deducibili in caso di impiego professionale o aziendale, e precisamente anche se vengono collocati in locali privati o in uno studio non deducibile.
Deducibilità in riferimento al centro operativo dell’intera attività aziendale e professionale
Condizioni per la deducibilità:
il riconoscimento dal punto di vista fiscale delle spese per lo studio e per oggetti di arredamento presuppone che la tipologia dell’attività del contribuente renda assolutamente necessaria la spesa e che il locale destinato allo studio venga utilizzato in modo realmente esclusivo o pressoché esclusivo dal punto di vista professionale.
Il rispetto di questo requisito non dipende dal complesso delle attività che concorrono a determinare il reddito, ci si dovrà piuttosto basare sul centro operativo delle singole fonti di reddito. A tal fine si dovranno effettuare le seguenti verifiche:
Verifica riguardante il profilo professionale
La valutazione per stabilire se uno studio rappresenta il centro operativo dell’attività dovrà avvenire in base al profilo professionale tipico.
Attività (profili professionali), il cui centro operativo si trova in uno studio:
l’attività viene esercitata esclusivamente o quasi esclusivamente in studio, oppure le componenti dell’attività svolte nello studio sono tipicamente essenziali per il profilo professionale.
Esempi:
perito, scrittore, poeta, telelavoratore, pittore, compositore, “bookkeeper”
Attività (profili professionali), il cui centro operativo si trova all’esterno di uno studio:
in attività del genere la componente esercitata all’esterno dello studio incide profondamente sul profilo professionale. La componente dell’attività svolta nello studio non è tipicamente essenziale in sede di valutazione del profilo professionale.
Esempi:
insegnante, giudice, politico, dirigente, relatore, libero professionista con stabile organizzazione estera (p. es., ufficio)
Verifica riguardante le fonti di reddito
Il fatto che lo studio rappresenti il centro operativo dell’intera attività professionale si dovrà verificare solo dal punto di vista della fonte di reddito per la quale lo studio è necessario.
Se qualcuno esercita più di un’attività si dovrà in primo luogo verificare se le differenti attività siano da considerare nel complesso come una (sola) fonte di reddito oppure ogni volta come fonti di reddito indipendenti.
Ci si trova in ogni caso davanti a più di una fonte di reddito se le attività ricadono sotto differenti tipologie di reddito (p. es., redditi da attività commerciale e redditi da lavoro subordinato).
All’interno della medesima tipologia di reddito, attività differenti sono quindi una (sola) fonte di reddito se sono in stretta correlazione oggettiva (p. es., attività letteraria e di conferenziere in un determinato settore).
Una fonte di reddito: un unico profilo professionale
Se l’attività che incide sul profilo professionale è tale da essere esercitata tipicamente nello studio, le spese sono deducibili, in caso contrario non lo sono.
Una fonte di reddito: più di un profilo professionale
Se uno studio viene utilizzato per più di un’attività da correlare ogni volta a profili professionali differenti, si dovrà verificare quale delle differenti attività è nel complesso decisiva. Ci si dovrà inoltre basare sui guadagni realizzati.
Se la quota dei guadagni che compete all’attività il cui centro operativo si trovi in uno studio ammonta quindi a oltre il 50%, lo studio rappresenta (in riferimento all’intera fonte di reddito) un centro operativo nel senso della succitata disposizione.
Esempio:
A genera redditi come autore professionista per un importo di 4.000 EURO e redditi come conferenziere per un importo di 10.000 EURO nello stesso settore di competenza.
Le attività dovranno essere contemplate come una fonte di reddito (stretta correlazione). Essendo prevalente l’attività di conferenziere all’interno della fonte di reddito, lo studio non rappresenta alcun centro operativo ed è pertanto non deducibile. A partire dal periodo di tassazione 2022 è possibile verificare se siano presenti i requisiti di indennità per il luogo di lavoro (vedere foglio d’istruzioni).
Se un’attività di conferenziere è invece nient’altro che il prodotto diretto di un’attività svolta in qualità di scrittore specializzato (perché “lo scrittore partecipa alla conferenza nell’ambito del suo patrimonio di idee già esposto al pubblico in forma scritta”) non si può parlare di due profili professionali diversi. Uno studio in base all’attività letteraria ha pertanto diritto anche se le entrate da attività di conferenziere sono prevalenti su quelle ottenute con la professione letteraria.
Più di una fonte di reddito: centro operativo all’esterno di uno studio
Se in ciascuna attività il centro operativo si trova all’esterno dello studio, le spese non sono deducibili per nessuna fonte di reddito.
Esempio:
B utilizza lo studio nell’ambito della sua attività di uomo politico e di insegnante. Lo studio, in riferimento al profilo professionale, non rappresenta un centro operativo per nessuna delle differenti fonti di reddito. A partire dal periodo di tassazione 2022 è possibile verificare se siano presenti i requisiti di indennità per il luogo di lavoro (vedere foglio d’istruzioni).
Più di una fonte di reddito: attività con centro operativo all’esterno di uno studio e attività con centro operativo in uno studio
La considerazione delle spese per lo studio interessa solo per quanto riguarda l’attività (fonte di reddito) per la quale il centro operativo si trova in uno studio. Per l’attività nella quale il centro operativo si trova all’esterno di uno studio, la considerazione delle spese per uno studio è fuori questione.
Esempio:
C utilizza uno studio nell’ambito della sua attività (subordinata) di giudice, nonché della sua attività (autonoma) di scrittore specializzato.
Lo studio rappresenta un centro operativo per l’attività (fonte di reddito) di scrittore specializzato ed è deducibile per quanto riguarda la determinazione dei redditi da lavoro autonomo.
Per l’attività (fonte di reddito) di giudice, lo studio non rappresenta un centro operativo; di conseguenza non è deducibile per quanto riguarda la determinazione dei redditi da lavoro subordinato.
Le spese nell’esempio possono tuttavia essere calcolate per intero nel caso di attività di scrittore specializzato, se vengono prodotte allo stesso modo se lo studio fosse utilizzato solo per l’attività di scrittore specializzato.
Se C utilizzasse lo studio, oltre che per la sua attività di giudice e di scrittore, anche ai fini della preparazione di conferenze (specialistiche), le spese per lo studio sarebbero deducibili nell’ambito della fonte di reddito omogenea in qualità di scrittore e relatore specializzato (solo) se l’attività letteraria fosse preponderante.
Più di una fonte di reddito: centro operativo in uno studio
La considerazione delle spese per uno studio interessa per ciascuna fonte di reddito. A seconda dell’importo è necessaria una correlazione con le diverse fonti di reddito (in mancanza di altri punti di riferimento) conformemente al criterio di ripartizione degli incassi.
Esempio:
D utilizza uno studio nell’ambito della sua attività di scrittore, nonché della sua attività di perito.
Lo studio rappresenta il centro operativo dell’attività per entrambe le diverse fonti di reddito. Le spese dovranno essere correlate (conformemente al criterio di ripartizione degli incassi) alle diverse fonti di reddito.
Spese deducibili
Se lo studio rappresenta il centro operativo dell’attività aziendale o professionale, possono essere dedotte le seguenti spese:
- deduzione proporzionale dei costi di locazione
- deduzione proporzionale dei costi di gestione (p. es., riscaldamento, illuminazione)
- deduzione proporzionale delle quote di ammortamento in caso di immobile di proprietà (1,5% all’anno)
- deduzione proporzionale delle spese di finanziamento (ma non degli importi del rimborso, che vengono già considerati ai fini dell’ammortamento)
- Costi per gli oggetti di arredamento se sono utilizzati in un ambiente di lavoro fiscalmente riconosciuto, se sono utilizzati (quasi) esclusivamente per scopi professionali e se l'ambito dell'attività richiede tali oggetti.
Le quote di ammortamento (1,5% all'anno) o la deduzione proporzionale delle spese di finanziamento possono essere richiesti anche se l'immobile non è di proprietà del solo imprenditore, ma è in comproprietà con un parente (p.es. il coniuge), se i locali utilizzati sono coperti dalla quota di comproprietà.
I.V.A.
Per gli imprenditori esiste un’ampia possibilità di detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti per spese in relazione allo studio situato all’interno dell’abitazione e all’arredamento.
Per la detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti nel caso degli studi valgono i seguenti criteri:
- utilizzo imprenditoriale realmente (quasi) esclusivo
- l’attività rende necessario uno studio
L’entità della detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie utile dello studio rispetto alla superficie utile complessiva dell’abitazione nella quale è situato.
Esempio:
un’abitazione ha una superficie utile complessiva di 100 m². In questa abitazione si trova uno studio con una superficie utile di 20 m².
La detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti per lo studio ammonta al 20% dell’I.V.A. pagata per questa abitazione.
Stand: 01.02.2024