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Lo sgravio fiscale sugli utili

Der Gewinnfreibetrag

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Tutte le persone fisiche con tipologie di redditi derivanti da attività aziendali possono richiedere questo sgravio fiscale indipendentemente dal fatto che determinino i loro utili mediante una contabilità basata sul principio di cassa o la compilazione del bilancio. In questo modo è stata raggiunta per gli imprenditori una compensazione per la tassazione agevolata della tredicesima e della quattordicesima per i dipendenti.

Lo sgravio fiscale sugli utili è composto da una quota minima esente per utili fino a 30.000 € e, inoltre, da uno sgravio fiscale sugli utili reinvestiti. 

Chi può fare ricorso allo sgravio fiscale?

Persone fisiche che conseguono redditi da un’attività aziendale (agricoltura e   silvicoltura, attività commerciale, lavoro autonomo).

In caso di imprese in compartecipazione (p. es., società controllante, società in accomandita semplice) i soci possono fare ricorso allo        sgravio fiscale sugli utili nella misura della loro rispettiva compartecipazione agli utili.


Attenzione:
se una quota di compartecipazione appartiene al capitale circolante di un’azienda, lo sgravio fiscale sugli utili può essere fatto valere solo nell’ambito della determinazione degli utili di questa azienda. Lo sgravio viene quindi calcolato dagli utili dell’azienda, inclusi gli utili maturati dall’impresa in compartecipazione.


Se gli utili vengono determinati mediante una liquidazione forfettaria, la quota minima esente viene  calcolata automaticamente. Non è tuttavia consentito far valere lo sgravio fiscale sugli utili    reinvestiti.


Avvertenza:
Anche per la nuova liquidazione forfettaria per le piccole aziende a partire dalla tassazione 2020 è possibile far valere solo la quota minima esente.


Nel dettaglio lo sgravio fiscale sugli utili funziona così:

Lo sgravio fiscale sugli utili si suddivide in quota minima esente e sgravio fiscale sugli utili reinvestiti.

Quota minima esente Lo sgravio fiscale sugli utili reinvestiti
per i primi 30.000,00 € di utili per quote di utili oltre 30.000,00 €
nessun investimento necessario Il presupposto è l’acquisizione di beni di investimento materiali soggetti a deperimento o di determinati titoli
considerazione automatica attestazione nella dichiarazione dei redditi

Quota minima esente

Per utili fino a 30.000,00 € la quota minima esente spetta nella misura del 13% degli utili (max 3.900,00 €). Non è necessario che venga effettuato un investimento.


Avvertenza:
A partire dalla tassazione 2022 la quota minima esente ammonta al 15% degli utili. Così si ottiene una quota minima esente massima pari a 4.500 €.


La quota minima esente spetta solo una volta per anno d’imposta anche in caso di più di un’azienda del contribuente. Alle singole aziende la quota minima esente può essere attribuita liberamente (tuttavia nella misura massima del 13% o, a partire dal 2022, del 15% degli utili di esercizio). Se l’attribuzione non avviene, la ripartizione sarà effettuata in proporzione agli utili.


Avvertenza:
in caso di più di un’azienda con risultato di gestione positivo gli utili per la quota minima esente vengono sommati. Non avviene una diminuzione degli utili attraverso la compensazione con eventuali perdite di esercizio.


Sgravio fiscale sugli utili reinvestiti

Se gli utili superano la quota di 30.000,00 € può essere fatto valere, oltre alla quota minima esente, uno sgravio fiscale sugli utili reinvestiti.

Può essere lasciato esente da imposte al massimo il 13% degli utili che superano l’importo di 30.000,00 € (quota minima esente). A tale riguardo il presupposto è che nello stesso anno solare vengano acquistati beni economici del capitale investito (“capitale investito agevolato”) oppure determinati titoli.

Analogamente all’imposta di solidarietà nel caso di pagamenti straordinari per i dipendenti con gli stipendi più elevati, anche per lo sgravio fiscale sugli utili reinvestiti esiste una limitazione attraverso uno scaglionamento della percentuale.

Fino a una base imponibile di 175.000 € lo sgravio fiscale sugli utili ammonta al 13%. Se questo importo viene superato, per i successivi 175.000 € spetta uno sgravio fiscale sugli utili del 7% e per ulteriori 230.000 € uno sgravio fiscale sugli utili del 4,5%. A partire da una base imponibile di 580.000 € non spetta più alcuno sgravio fiscale sugli utili. In seguito allo scaglionamento percentuale risulta un ammontare massimo di 45.350 € oppure, a partire dalla tassazione 2022, 45.950 €.


Avvertenza:
lo sgravio fiscale sugli utili reinvestiti è limitato da un lato dall’ammontare dei costi di acquisto o produzione degli investimenti agevolati e, dall’altro, dal tetto massimo del 13% degli utili per ogni contribuente.


Lo sgravio fiscale spetta oltre alla deduzione per deperimento (AFA, Absetzung für Abnutzung) e non determina alcuna riduzione della base della deduzione.


Suggerimento!
Di conseguenza i costi di acquisto agiscono riducendo gli utili in due modi: da un lato i costi vengono dedotti nell’anno dell’acquisto tramite lo sgravio fiscale e, dall’altro, può essere fatto valere l’intero ammortamento.


Capitale investito agevolato

Presupposto è l’acquisto o la produzione di beni economici fisici del capitale investito nuovi, soggetti a deperimento, con una vita utile media di almeno 4 anni.

I beni economici devono essere attribuiti a un’azienda o a un luogo di lavoro all’interno del territorio nazionale. A tal fine non è assolutamente necessaria una presenza fisica del bene economico all’interno del territorio nazionale, ma esso dovrà basarsi su una pertinenza funzionale.


Suggerimento:
sono compresi dallo sgravio fiscale sugli utili anche investimenti immobiliari e investimenti locativi. Lo sgravio fiscale spetta tuttavia per tutti i costi di produzione solo al momento dell’ultimazione. I costi possono essere utilizzati per l’importo dell’utile sugli utili reinvestiti nella misura in cui l’edificio appartiene al patrimonio dell’azienda.


Nel capitale investito agevolato figurano anche titoli che soddisfano le condizioni per la copertura per fondi pensione. Anche in questo caso vale la regola per cui i titoli vengono destinati al capitale investito per almeno 4 anni. I titoli idonei sono descritti nel foglio informativo dal titolo “Titoli per la copertura di titoli del fondo pensione”.


Attenzione:
In base alla legge del 2014 in materia di variazioni impositive, per esercizi che terminavano dopo la data del 30 giugno 2014, per poter fare ricorso allo sgravio fiscale sugli utili reinvestiti erano ancora possibili come titoli agevolati mutui immobiliari. Il termine di questa limitazione dei titoli agli immobili era stato fissato fino all’anno 2016. Così per gli anni di esercizio che iniziano dall’1/1/2017 vengono considerati di nuovo i titoli agevolati (titoli che ai sensi dell’art. 14 par. 7 riga 4 della Legge sull’imposta dei redditi possono essere usati anche per la copertura di accantonamenti personali).


Non è possibile far valere lo sgravio fiscale per:

  • autovetture e pulmini, eccetto veicoli per scuola guida nonché autoveicoli che servono          per almeno l’80% al trasporto commerciale di persone,
  • aeromobili,
  • beni economici di scarso valore (costi di acquisto o produzione fino al tetto massimo di          800,00 €), se questi vengono detratti immediatamente come spesa di esercizio,
  • beni economici usati,
  • beni economici che vengono acquisiti da un’impresa che si trova sotto il controllo dominante del contribuente, nonché
  • beni economici per i quali è stato fatto ricorso a un premio per la ricerca.

Suggerimento:
I beni economici sono usati se al momento dell’acquisto sono già soggetti a un deprezzamento dovuto all’utilizzo. Gli articoli da dimostrazione (p. es., i veicoli da dimostrazione) devono essere considerati come beni economici usati. Gli oggetti da esposizione o i beni economici impiegati nelle prove di funzionamento devono essere considerati non ancora usati. Sono ugualmente considerati non ancora usati i veicoli con targa temporanea.


Ammontare dell’agevolazione

Come già esposto, la quota esente da imposta ammonta a max. il 13% (a partire dal 2022 quota minima esente del 15%) degli utili. In caso di utili superiori a 30.000 € all’importo eccedente devono corrispondere anche investimenti in capitale investito agevolato oppure titoli di pari importo e nel medesimo anno solare. Nel complesso l’agevolazione è limitata a 45.350 € (a partire dal 2022 45.950 €) per contribuente e anno.


Un’impresa ricettiva consegue, nel corso del 2021, un utile di importo pari a 20.000 €. Nel 2021, l’imprenditore ha investito 1.000 € in attrezzature:

Utile prima dello sgravio fiscale sugli utili                    20.000

di cui 13% (massimo sgravio fiscale sugli utili) pari a                   2.600

Investimenti in capitale investito agevolato                              1.000

 

Quota minima esente                                        2.600

Sgravio fiscale sugli utili reinvestiti                   0

Sgravio fiscale sugli utili complessivo                                      2.600

Utile imponibile totale                          17.400

Lo sgravio fiscale ammonta a 2.600 €, ovvero al 13% degli utili, pertanto nell’anno 2021 devono essere tassati solo 17.400 €. Questo sgravio fiscale spetterebbe anche senza investimenti.


 


Un’impresa commerciale consegue, nel corso del 2022, un utile di importo pari a 50.000 €. Nel corso dell’anno 2022 l’imprenditore ha investito 2.000 € in titoli agevolati.

Calcolo dello sgravio fiscale sugli utili:

 

Quota minima esente (15% di 30.000)                                                        4.500

Sgravio fiscale sugli utili reinvestiti (coperto da investimento)               2.000

Sgravio fiscale sugli utili complessivo                                                                  6.500

(Sgravio fiscale massimo 4.500 + 2.600 = 7.100)                                                           

Utile imponibile (50.000 – 6.500)                                         43.500

Lo sgravio fiscale sugli utili ammonta a 6.500 € ed è composto dalla quota minima esente e dallo sgravio fiscale sugli utili reinvestiti coperto da investimenti (2.000 €). Il massimo sgravio fiscale sugli utili reinvestiti sarebbe stato pari a 2.600 € (13% di 20.000 €). L’utile imponibile si riduce pertanto per l’anno 2022 di 6.500 €.


Se vengono effettuati investimenti in esercizi in perdita non spetta alcuna agevolazione sotto forma di sgravio fiscale sugli utili.

Saranno compresi nell’agevolazione gli utili transitori (utili che risultano in base alla variazione della modalità di determinazione degli utili).

Da plusvalenze (utili che risultano nel momento della cessione di un’azienda oppure di una quota di coimprenditore o della cessazione dell’azienda) non può essere dedotto alcuno sgravio fiscale sugli utili.

Come far valere l’agevolazione fiscale

La quota minima esente da imposte sul reddito va riportata nella dichiarazione dei redditi (modulo E1a) nel parametro 9221, ma in generale viene assegnata automaticamente nel caso si scordasse di inserirla.

Lo sgravio fiscale sugli utili reinvestiti dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza. La somma dello sgravio fiscale dovrà essere riportata, separatamente per beni economici fisici e titoli agevolati, in corrispondenza dei numeri di riferimento 9227 e 9229. Integrazioni e rettifiche sono possibili fino al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del reddito o dell’imposta sul reddito.

I beni economici che servono a coprire uno sgravio fiscale sugli utili reinvestiti dovranno essere indicati in un registro. In questo registro si dovrà indicare per ciascuna azienda, separatamente per capitali investiti fisici e titoli, in quale misura i costi di acquisto o produzione servono a coprire lo sgravio fiscale. È sufficiente la trascrizione degli sgravi fiscali nel registro dei cespiti o prospetto degli immobilizzi per i rispettivi beni economici.

I titoli, per i quali si fa ricorso a uno sgravio fiscale sugli utili, dovranno essere registrati in un registro a parte, che dovrà essere esibito su richiesta all’ufficio imposte. Mediante la registrazione in questo registro i titoli vengono destinati al capitale investito aziendale.


Attenzione!
Se i titoli vengono utilizzati per lo sgravio fiscale sugli utili reinvestiti e quindi mantenuti nel patrimonio dell’azienda, gli utili della cessione sono soggetti alla deduzione dell’imposta sui redditi da capitale per il 27,5% senza effetto di tassazione finale, se acquistati dal 1/4/2012. Prima della modifica della legge erano soggetti alla tassazione standard.



Suggerimento:
Per poter approfittare appieno dello sgravio fiscale sugli utili reinvestiti, si consiglia di redigere un calcolo previsionale. I beni economici agevolati devono essere stati acquistati nello stesso anno! Nel caso di titoli vale il momento nel quale questi appaiono nel deposito.



Imposizione retroattiva

Lo sgravio fiscale sugli utili reinvestiti dovrà essere tassato successivamente (valutazione dello sgravio fiscale di allora che fa aumentare gli utili) qualora i beni economici prima della scadenza del termine (vita utile o tempo di immobilizzo di 4 anni, 48 mesi precisi)

  • escono dal patrimonio dell’azienda
  • vengono trasferiti all’estero.

L’imposizione retroattiva non si applica:

  • Nel caso in cui il bene economico esca dal patrimonio dell’azienda per forza maggiore oppure in seguito a intervento da parte delle autorità.

Avvertenza:
La cessazione dell’azienda causata dalla morte del titolare non determina imposizione retroattiva, se l’attività termina subito a causa del decesso (ad es. nel caso di attività strettamente personali) oppure se a seguito di rinuncia all’eredità l’attività non passa agli eredi.


  • In caso di titoli (per la limitazione a tempo determinato alle obbligazioni edilizie vedere già sopra), se nell’anno dell’uscita dal patrimonio dell’azienda vengono acquistati beni economici agevolati del capitale investito che soddisfano le condizioni per lo sgravio fiscale (acquisto sostitutivo). Per questi beni prosegue il periodo residuo del tempo di immobilizzo.

Attenzione:
I titoli non vengono riconosciuti come beni economici per acquisti sostitutivi. Ciò significa che i titoli agevolati acquistati devono essere mantenuti ininterrottamente per quattro anni nel patrimonio dell’azienda. Un’imposizione retroattiva causata da una vendita anticipata può essere evitata solo tramite un acquisto sostitutivo di beni economici fisici agevolati per l’importo corrispondente. Di conseguenza non sono più agevolate semplici ristrutturazioni del portafoglio titoli.


  • Se i titoli vengono rimborsati anticipatamente, entro due mesi possono essere acquistati, in luogo di beni economici fisici agevolati, anche titoli agevolati (acquisto sostitutivo di titoli). Per questi beni prosegue inalterato il periodo residuo fino alla scadenza dei termini.
  • Se l’azienda viene ceduta a titolo oneroso o gratuito o se viene apportata una variazione alla     modalità di determinazione degli utili. Si perviene a   un’imposizione retroattiva solo in caso di uscita dei beni economici prima dello scadere del tempo di immobilizzo.

Avvertenza:
l’imposizione retroattiva è uno svantaggio considerevole nel caso in cui l’aliquota d’imposta marginale nell’anno dell’imposizione retroattiva applicata all’utile corrispondente sia più alta rispetto all’anno in cui è stato esercitato il diritto all’agevolazione.


La cessazione dell’azienda prima della scadenza del termine di 4 anni determina un’imposizione retroattiva. L’ammontare dell’imposizione retroattiva è parte della plusvalenza. 

Una cessazione dell’azienda dovuta a invalidità lavorativa viene considerata come uscita per cause di forza maggiore. È necessario fornire prova della malattia e della conseguente invalidità lavorativa.

Stand: 01.02.2022

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