Detailansicht eines Dokuments mit Schriftzug Umsatzsteuer-Voranmeldung und Stiftspitze
© Stockfotos-MG | stock.adobe.com

IVA e IVA sugli acquisti: un’introduzione

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung

Lesedauer: 4 Minuten

Che cosa è soggetto a I.V.A.?

In base alla legge sull’I.V.A. sono soggette a I.V.A. le seguenti operazioni:

  • Forniture e altre prestazioni che un imprenditore effettua sul territorio nazionale a titolo oneroso nell’ambito della sua impresa (vedi esempio)
  • l’autoconsumo (p. es. l’imprenditore ritira merce per il proprio fabbisogno)
  • L’importazione di merci da paesi extracomunitari (p. es. l’imprenditore importa prodotti tessili dall’Asia, per cui diviene esigibile l’I.V.A. sulle importazioni)
  • L’importazione di merci da paesi dell’UE (p. es. l’imprenditore importa articoli commerciali dalla  Germania, per cui diviene esigibile l’imposta sulle attività commerciali e manifatturiere)

Esempio:
Il commerciante all’ingrosso di prodotti tessili A vende merci del valore di 2.000,00 € al commerciante al dettaglio di prodotti tessili B. Dovendo addebitare l’I.V.A. al 20 % mette quindi in conto 2.400,00 €, per cui dovrà versare all’ufficio imposte i 400,00 € come debito I.V.A..


L’I.V.A. viene trattenuta a ogni livello dell’attività economica (p. es. al produttore, al fabbricante, al commerciante all’ingrosso e a quello al dettaglio), tuttavia a causa della deduzione dell’I.V.A. sugli acquisti non rappresenta alcun fattore di costo nell’ambito della catena di transazioni aziendali, ma viene trattata come una “partita di giro”.

La detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti

Per I.V.A. sugli acquisti si intendono gli importi dell’I.V.A. che vengono esposti in fattura da un altro imprenditore.


Esempio:
Il commerciante al dettaglio di prodotti tessili B può recuperare come I.V.A. sugli acquisti dall’ufficio imposte l’I.V.A. al 20 % (400,00 €) che gli è stata addebitata in fattura.


Realizzazione pratica

In primo luogo l’imprenditore determina l’importo complessivo dell’I.V.A. in base alle forniture e prestazioni che ha erogato ai suoi clienti in un determinato periodo (di norma un mese solare). Da questa somma verrà quindi detratta l’I.V.A. sugli acquisti riferita a questo periodo. Il risultato è o un importo di I.V.A. a debito da versare oppure – nel caso in cui l’I.V.A. sugli acquisti superi quella incassata – un credito.

Condizioni per la detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti

  • Le forniture o prestazioni descritte nella fattura devono essere state effettuate per l’impresa. Questa condizione si verifica se il grado di utilizzo da parte dell’impresa è di almeno il 10 %. Per quanto riguarda un eventuale utilizzo privato risulta in misura corrispondente un autoconsumo soggetto a imposta.
  • La fornitura o altra prestazione deve essere stata già effettuata.
  • La rendicontazione deve essere stata effettuata (il pagamento della fattura è condizione per la detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti nel regime I.V.A. per cassa!).
  • La fattura deve essere conforme ai requisiti di legge. La mancanza di caratteristiche previste dalla legge o la presenza di imperfezioni determina la perdita della detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti.
  • Il numero di partita I.V.A. del prestatore del servizio deve essere valido; eseguire una verifica della validità di livello 2 mediante finanza online.
  • Le forniture e prestazioni ricevute devono essere utilizzate per la realizzazione di fatturati soggetti a imposta o tipicamente esenti da imposte (p. es. per forniture per esportazione o intracomunitarie , trasporti internazionali di merci).
  • L’I.V.A. erroneamente esposta non dà diritto alla detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti (ad es. I.V.A. esposta nonostante il debito d’imposta fosse ceduto)

Quando risulta l’I.V.A. a debito?

Gli imprenditori che non superano i limiti per la contabilità versano le imposte in linea di massima in base ai corrispettivi incassati. Ciò significa che l’I.V.A. a debito matura allo scadere del mese in cui è avvenuto il pagamento.

Il cosiddetto regime I.V.A. per cassa ha il vantaggio che l’I.V.A. non dovrà essere versata per crediti in essere.

Gli imprenditori soggetti all’obbligo di tenere i libri contabili devono obbligatoriamente versare le imposte in base ai corrispettivi concordati. L’I.V.A. a debito matura in questo caso allo scadere del mese solare in cui la fornitura o altra prestazione è stata effettuata, mentre il momento del pagamento è irrilevante (eccezione: acconti).


Attenzione:
se un rendiconto non è stato effettuato nello stesso mese, ma in un momento successivo, il debito d’imposta matura allo scadere del mese successivo alla fornitura o prestazione. Nel cosiddetto regime I.V.A. ordinario dovrà quindi essere versata l’I.V.A. di crediti in essere.


Trasferimento del debito d’imposta

In determinati casi il fornitore di una prestazione non è debitore dell’imposta, ma il debito d’imposta viene trasferito al beneficiario della prestazione. Questa eventualità si verifica in particolare in caso di lavori edili, nel settore delle materie prime secondarie, nelle fornitura di dispositivi di telefonia mobile, circuiti logici integrati, videogiochi, laptop e determinate merci in metallo e di portatili e simili. Si verifica inoltre il trasferimento del debito d’imposta se il fornitore della prestazione è un imprenditore straniero senza stabile organizzazione in Austria. Maggiori informazioni su questo argomento nei rispettivi fogli d’istruzioni.

Aliquote d’imposta

  • Aliquota d’imposta ordinaria 20 %
  • Aliquote d’imposta 0 %, 10 % e 13 %.

Le aliquote d’imposta ridotte sono in vigore tra l’altro per generi alimentari, libri, trasporto di persone, alloggi. Maggiori informazioni nel foglio d’istruzioni “I principali casi di applicazione delle aliquote d’imposta ridotte”.

Agevolazioni fiscali

Si distinguono

  • Agevolazioni vere e proprie, in base alle quali le vendite sono esenti dall’I.V.A., pur essendo salvaguardato il diritto alla detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti. Il caso di applicazione più importante sono le esportazioni in paesi terzi.
  • Agevolazioni improprie, in base alle quali non viene calcolata l’I.V.A. e non può essere fatta valere la relativa I.V.A. sugli acquisti. Esempi: piccoli imprenditori, assicurazioni, agenti assicurativi, locazioni di locali commerciali, ecc. 

Stand: 01.02.2024

Weitere interessante Artikel