Ein junger Mann steuert eine Steinsäge
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Modifiche di impianti soggetti ad autorizzazione | Che cosa devo rispettare?

Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen | Was muss ich beachten?

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Quali modifiche sono rilevanti?

Modifiche di impianti autorizzati possono riguardare tipo e attrezzatura dell’edificio aziendale, orari di lavoro e di apertura, ecc.. 

Passaggio di proprietà, subaffitto, ecc. non rappresentano alcuna modifica dello stabilimento, poiché l’autorizzazione dello stabilimento è associata esclusivamente all’edificio aziendale e non al gestore. 

Modifiche soggette ad autorizzazione

Così come per l’edificazione di un nuovo stabilimento soggetto ad autorizzazione, in caso di modifiche sostanziali di uno stabilimento soggetto ad autorizzazione esistente è necessaria una procedura di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell’art 81 del Codice delle attività economiche (Gewerbeordnung) del 1994. Se a uno stabilimento vengono apportate modifiche sostanziali senza che venga eseguita una procedura di variazione, incombe un procedimento per illecito amministrativo. 

Per la procedura di variazione valgono in linea di massima le medesime condizioni di autorizzazione e norme procedurali della prima autorizzazione. 

Non è richiesta alcuna autorizzazione nei casi di cui al § 81 Paragrafo 2 GewO 1994:

  • modifiche ammesse con decisione autorizzativa ai sensi dell’art. 79c, c. 2 (riguarda scostamenti di scarsa entità rispetto alla decisione di autorizzazione, e che non hanno alcun effetto sulla sicurezza),
  • modifiche per l’adempimento di obblighi diversi o ulteriori ai sensi dell’art. 79, c. 1 o dell’art. 79b (si tratta principalmente di condizioni successive imposte dall'autorità),
  • modifiche per l’adeguamento ai regolamenti in base all’art. 82, c. 1 (si tratta di ordinanze per determinati tipi di impianti che contengono disposizioni più dettagliate sul tipo di costruzione, sulle modalità di funzionamento, sulle apparecchiature o sul livello di emissioni ammissibili di questi impianti),
  • modifiche conformi a decisioni autorizzative di cui all’art. 82. c. 3 o 4 (si applica alle deviazioni dai requisiti delle suddette ordinanze autorizzate o prescritte da una decisione),
  • sostituzione di macchinari, apparecchi o attrezzature con macchinari, attrezzature o apparecchi dello stesso tipo (questi sono dello stesso tipo se il loro uso previsto corrisponde a quello dei macchinari, ecc. che si trovano nell’impianto e gli effetti che ci si dovrà attendere dai medesimi non differiscono da quelli dei macchinari, apparecchi o attrezzature che si trovano nell’impianto in maniera tale che la sostituzione debba essere trattata come modifica soggetta ad autorizzazione),
  • modifiche in seguito all’impiego di macchinari, apparecchi o attrezzature che ricadono sotto le disposizioni di cui all’art. 76, c. 1 o sono riportate in decisioni autorizzative di cui all’art. 76, c. 2, purché non contrarie all’art. 76, c. 3 (riguarda i macchinari, gli apparecchi e le attrezzature il cui uso di per sé non giustifica il requisito dell'autorizzazione per un impianto, in quanto è prevedibile che vengano evitati pericoli, disturbi, danni o effetti negativi o oneri sull'ambiente),
  • modifiche che non influenzano sfavorevolmente l’andamento delle emissioni dell’impianto (“modifiche ininfluenti in relazione alle emissioni”).
  • modifiche temporanee, di durata non superiore a quattro settimane, che non provocano alcun pericolo per la vita o la salute delle persone e vengono effettuate in concomitanza di eventi o manifestazioni che hanno luogo nell’interesse culturale o sportivo di ampi gruppi della popolazione a livello nazionale (riguarda proiezioni su maxischermo in occasione di grandi eventi, come campionati europei o mondiali di calcio, giochi olimpici, campionato del mondo di sci, la designazione di una città austriaca come Capitale della Cultura, ecc).

Modifiche soggette a comunicazione

Per determinate modifiche non è necessaria alcuna procedura di autorizzazione, ma solo una comunicazione all’autorità:

Modifiche che non influenzano sfavorevolmente l’andamento delle emissioni dell’impianto e che lasciano supporre, in virtù della situazione particolare del singolo caso, che verranno evitati assolutamente, ovvero osservando gli obblighi che saranno all’occorrenza prescritti, pericoli per la vita o la salute delle persone, e che verranno limitati danneggiamenti o effetti sfavorevoli ai sensi dell’art. 74, c. 2 Z 3-5 (riguarda l’esercizio del culto religioso, scuole, case di cura e complessi ospedalieri, circolazione stradale e acque) a un livello accettabile (“modifiche ininfluenti per il vicinato”).

La comunicazione dovrà essere effettuata prima della modifica prevista. L’autorità, qualora sussistano i presupposti, prenderà atto della comunicazione entro due mesi con una decisione. Questa decisione costituisce parte integrante della decisione autorizzativa.

Vantaggi della procedura di comunicazione:

  • non è necessaria nessuna particolare procedura di autorizzazione della modifica
  • Non vengono coinvolti i vicini
  • Termine fissato per la decisione delle autorità ridotto da quattro a due mesi

Consigli pratici 

L’influenza sfavorevole o l’ininfluenza di una modifica sull’andamento delle emissioni dell’impianto dovrebbe essere necessariamente discussa con il perito d’ufficio competente prima di presentare la comunicazione. A tale scopo presso la maggior parte delle direzioni amministrative distrettuali (Bezirkshauptmannschaft) o delle amministrazioni comunali (Magistrat) sono disponibili i “giorni di ricevimento per le problematiche inerenti agli la gestione o la costruzione di stabilimenti”. In questi giorni di ricevimento i progetti possono essere discussi in via preliminare con l’autorità. Siete pregati di portare a questo colloquio tutta la documentazione necessaria per una valutazione del vostro progetto: ad esempio, le planimetrie e le notifiche dell'edificio esistente approvato, una copia della planimetria catastale (presso l'ufficio comunale), documenti sulle modifiche previste (ad esempio, opuscoli sui macchinari) con i dettagli di eventuali emissioni (ad esempio, rumore, odore). Si consiglia un accordo preventivo sulle scadenze.

Per aziende che impiegano dipendenti si dovrebbe anche prendere contatto preventivamente con il rispettivo ispettore del lavoro. Si potrà inoltre chiarire se anche dal punto di vista della legislazione in materia di tutela dei lavoratori non sussistono obiezioni alla modifica programmata.

Stand: 06.05.2025

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